Con la risoluzione n22/E del 2 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità della detrazione fiscale del 50% per tutte le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico ed il decreto 63/2013 ha prorogato queste detrazioni’ introdotte dal decreto sviluppo, fino al 31 dicembre 2013. Le opere di miglioramento di efficienza energetica potrebbero essere realizzate anche in assenza di lavori edilizi, l’importante è che si abbia un risparmio energetico.
Tutti gli impianti a fonti rinnovabili sono impianti finalizzati al risparmio energetico perchè maggiore è l’energia rinnovabile a servizio di un immobile e più basso sarà l’indice di prestazione energetica dell’immobile (la quantità di energia consumata per metro quadrato all’anno per il riscaldamento ).
Tra gli impianti finalizzati al risparmio energetico ci sono gli impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica.
I lavori per l’installazione di impianti fotovoltaici (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette ) rientrano tra gli interventi agevolabili previsti alla lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, introdotto dall’art. 4 del decreto-legge n. 201 del 2011.
La documentazione da conservare è quella comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto che deve essere solo a servizio dell’ edificio residenziale mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico. Occorre conservare anche le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia ed in assenza della necessità di queste abilitazioni è necessario predisporre una dichiarazione sotitutuiva dell’atto di notorietà che attesti la non necessità dell’abilitazione amministrativa, così come indicato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 02/11/2011.
La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso si possa configurare esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia a servizio dell’abitazione.
L’impianto fotovoltaico deve servire solamente a soddisfare i fabbisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchiature elettrici, etc.) e la cessione di energia in eccesso non deve costituire esercizio di attività commerciale.
La detrazione fiscale è compatibile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato.
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