Ai fini del pagamento dell’ IMU 2013 la casa coniugale assegnata al coniuge (separazione legale, annullamento, scioglimento matrimonio) si deve intendere effettuata a titolo di diritto di abitazione e pertanto per l’ex coniuge essa è l’abitazione principale e gode delle relative agevolazioni.
Con il decreto legge 54/2013 del 21 maggio 2013 c’è la sospensione del pagamento della prima rata IMU 2013 per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze (per approfondire  leggere lâarticolo  imu-2013-sospensione-pagamento-rata-giugno.) per cui per queste abitazioni e pertinenze, per ora, non si deve pagare la prima rata e pertanto anche l’assegnatario della casa coniugale con le pertinenze per ora non deve pagare l’acconto IMU 2013.
Se il coniuge non assegnatario ha la residenza e la dimora in altra abitazione, quest’ultima risulta essere la sua abitazione principale e gode sia delle agevolazione e sia della sospensione del pagamento della prima rata.
Per approfondire leggere la circolare N. 2/DF del 23 maggio 2013