I comuni possono nel regolamento IMU stabilire di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata.
Pertanto se i Comuni hanno deliberato in questo senso per l’anno 2013 (o hanno deliberato così nell’anno 2012 senza portare modifiche nel 2013 ), la casa di proprietà o di usufrutto dell’anziano ricoverato è abitazione principale e gode delle relative agevolazioni.
Il decreto legge 54/2013 ha stabilito la sospensione del pagamento della prima rata IMU 2013 per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze (leggere l’articolo imu-2013-sospensione-pagamento-rata-giugno.) per cui l’anziano ricoverato, non deve pagare, per ora, per l’ abitazione e relative pertinenze la prima rata dell’ IMU 2013.
Per approfondire leggere la circolare N. 2/DF del 23 maggio 2013