IMU 2013: IMMOBILI INAGIBILI

Per gli immobili inagibili, è dovuta l’IMU 2013 nella misura ridotta del 50%.

Bisognerà pertanto prima effettuare il calcolo normalmente con le aliquote deliberate dal comune in cui cui l’immobile si trova e successivamente dividere per 2 tale importo.

L’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a spese del proprietario dell’immobile. In alternativa il proprietario ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (che è penalmente rilevante nei casi di falsa dichiarazione) con adeguata documentazione allegata che può essere anche fotografica.

Se si possiede un immobile inagibile si può anche modificare la rendita catastale. Infatti nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per vecchiaia strutturale, funzionale, e tecnologica che non può essere superata con lavori di manutenzione, si può, con una procedimento catastale, rendere evidente la mancanza dei requisiti di ordinaria destinazione dell’immobile.

La procedura catastale consiste nell’inviare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi competenti ( ad esempio quelli comunali) dell’inagibilità dell’immobile che di fatto non deve essere utilizzato. Questa variazione catastale va fatta entro il 31 gennaio ed il suo effetto si esplica per l’anno in cui la denuncia è stata presentata e per gli anni successivi.

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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