Mettere in regola spontaneamente i fabbricati e gli immobili fantasma conviene . Si evita, in questo modo la maggiorazione dei costi per l’inasprimento delle sanzioni dovute all’attività di regolarizzazione d’ufficio da parte dell’Agenzia del Terrirtorio.
I soggetti titolari di diritti reali delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita catastale presunta, in base all’art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data del 3 maggio 2012 .
In caso di mancata presentazione entro tale data della presentazione degli atti di aggiornamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
La dichiarazione di un immobile non dichiarato in Catasto non è obbligatoria solo nei seguenti casi
- fabbricato/ampliamento già dichiarato al Catasto
- accatastamento dell’immobile avvenuto dopo la pubblicazione del comunicato in G.U.
- fabbricato demolito
- tipologia di fabbricato esente da accatastamento
- fabbricato non esistente sul terreno indicato.
In questi casi è sempre opportuno fare una specifica segnalazione al servizio online Contact Center dell’Agenzia del Territorio o utilizzando il modulo segnalazioni incoerenze da consegnare a mano o inviare per posta all’Ufficio provinciale competente . Il modulo è disponibile anche presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati.
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