La riforma del condominio ha introdotto molte novità riguardanti la figura dell’amministratore . Infatti viene specificato che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Se l’amministratore è stato nominato tra i condomini dello stabile ,non è necessario che possegga i requisiti relativi alle lettere f) e g) . Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società . In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. Se l’amministratore perde i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) deve terminare l’incarico . In questo caso ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. Chi ha svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può continuare l’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) . Rimane l’obbligo della formazione periodica. L’incarico di amministratore avrà la durata di un anno e si rinnoverà automaticamente per un altro anno quindi , una volta nominato , l’amministratore resterà in carica due anni . Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunicherà i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri , nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. A sostenerne le spese della polizza assicurativa sarà il condominio.