RIFORMA DEL CONDOMINIO : Convocazione dell’Assemblea Condominiale
L’assemblea , oltre che annualmente in via ordinaria può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e’ stata fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell’edificio. Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata per iniziativa di ciascun condomino. L’avviso di convocazione, contenente l’ indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata , fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei condomini dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima . L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi .