L’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/E, pubblicata il 4 giugno 2012, risponde ad alcuni quesiti sull’applicazione della tassa sulle locazioni, introdotta dal decreto legislativo n.23 del 2011 . Vengono chiariti i seguenti punti : – revoca dell’opzione – periodo transitorio 2011 , comunicazione al conduttore, acconti e ravvedimento operoso – acconto 2012 – validità della comunicazione al conduttore inviata nel 2011 – trasferimento di immobile locato – comproprietario non risultante dal contratto di locazione – fondo patrimoniale – comunicazione al conduttore , contratto inferiore a 30 giorni in un anno – comunicazione al conduttore , contratti con clausola di rinuncia agli aggiornamenti del canone
La circolare dice che i contribuenti che volessero rinunciare all’opzione per la tassazione sostitutiva possono farlo con una dichiarazione sottoscritta nella quale sono riportati i dati del contratto. Questa dichiarazione va presentata in carta libera .
La lettera raccomandata, con la quale il locatore rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, è ritenuta tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012 che è il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 .
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Per leggere l’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 che introduce la cedolare secca sugli affitti cliccare qui