Il Decreto Legge Sviluppo bis obbliga all’adeguamento della canna fumaria dei singoli impianti termici residenziali
Il decreto Crescita-bis, (D.L. 179/2012) convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (L. 17/12/2012, n. 221) contiene importanti novità riguardo gli scarchi dei singoli impianti termici presenti in un condominio.
Infatti il comma 53 dell’art. 34 modifica il comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993 per cui essa ora obbliga tutti gli impianti termici posizionati negli edifici, formati da più unità immobiliari (condominio), ad essere collegati ad apposito camino, canna fumaria, o sistema di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
L’obbligo è diventato generale e l’unica eccezione viene ammessa solo nel caso di installazione di generatori di calore a gas a condensazione aventi prestazioni energetiche conformi alla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502. In questi ultimi casi viene previsto che il posizionamento dei terminali di tiraggio degli impianti termici avvenga in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129.
Precedentemente al decreto Crescita-bis, il d.P.R. 412/1993 obbligava lo sbocco dei fumi sopra il tetto dell’edificio solo in alcuni casi specifici:
a)nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
b)ristrutturazioni di impianti termici centralizzati condominiali;
c)ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio (condominio);
d)trasformazioni da impianto termico centralizzato condominiale a impianti individuali e impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto centralizzato.
Allegato : Art. 34 comma 53 della legge n.221 del 17/12/2012