AUTOCERTIFICAZIONE

L’autocertificazione introdotta dalla prima legge Bassanini (1997) ha consentito ai cittadini di risparmiare tempo e denaro per (per avere, ad esempio, un semplice certificato sullo stato civile) mentre per la pubblica amministrazione di risparmiare carta.
L’autocertificazione non è altro che una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” che sostituisce un certificato con la quale il cittadino su un foglio in carta semplice (senza marca da bollo) effettua e firma una dichiarazione su stati, fatti e qualità personali quali ad esempio, lo stato di famiglia, il godimento dei diritti politici, l’assolvimento degli obblighi militari, la morte di un parente di primo grado, e così via.

L’art.15 della legge n.183 del 12 novembre 2011, entrata in vigore il 01/01/2012, dice che  nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi (Poste, Enel, Telecom, aziende del Gas ecc…) i certificati e gli atti di notorieta’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Pertanto l’autocertificazione deve essere accettata da tutti gli uffici della pubblica amministrazione.

Nei rapporti con soggetti privati, invece, il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla accettazione o meno da parte di questi ultimi e solo in questo caso sono valide ed utilizzabili le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.

Se le dichiarazioni non sono veritiere il dichiarante decade dai benefici e può correre in sanzioni molto serie (quelle del codice penale e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75 e 76). Inoltre chi presenta atti che contengono dati non corrispondenti alla verità può essere punito con pene che arrivano alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni.
Ecco l’elenco dei certificati che possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta semplice.

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato

presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb1) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Solo in alcuni casi non può essere utilizzata l’autocertificazione e occorre fare uso dei certificati: pratiche di matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero. Inoltre, non sono autocertificabili i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, in quanto non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni.

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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