Rendite catastali presunte degli immobili fantasma

L’Agenzia delle Entrate, utilizzando le immagini aeree del territorio , ha individuato fabbricati e gli ampliamenti di costruzioni non dichiarate al Catasto e ha attribuito loro una rendita catastale presunta.

Dalla data del 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati all’Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili cosiddetti “fantasma”, che non sono stati dichiarati al catasto.

Questi elenchi  sono consultabili presso l’albo pretorio del proprio comune di appartenenza, e presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate.
Sul sito internet dell’Agenzia , alla seguente pagina , http://www.agenziaterritorio.gov.it/ , è inoltre possibile consultare, per tutti i Comuni interessati, l’elenco delle particelle di catasto terreni con le corrispondenti unità immobiliari ,  oggetto di attribuzione di rendita catatstale presunta .

I soggetti interessati possono chiedere, in sede di autotutela,  con istanza in carta semplice, il riesame dell’avviso di accertamento, nei seguenti casi:

a) sbagliata  intestazione della particella di catasto terreni su cui è edificato il fabbricato non dichiarato;

b) non accatastabilità dello stesso fabbricato;

c) avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione “Docfa” per l’accatastamento del fabbricato stesso.

La presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la proposizione del ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente (60 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato dell’Agenzia nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012 ) .
Si ricorda che la rendita presunta è attribuita in via provvisoria , nelle more dell’iscrizione in catasto del fabbricato non dichiarato, attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento con procedura Docfa.

I titolari di diritti reali sugli immobili pubblicati, ai quali è stata attribuita la rendita presunta, sulla base dell’art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, sono tenuti comunque a presentare le relative dichiarazioni di aggiornamento catastale entro 120 giorni dal 3 maggio 2012, al fine di evitare le ulteriori sanzioni amministrative, quadruplicate.

Cliccare qui per leggere il comunicato dell’Agenzia del Territorio 3 maggio 2012 COMUNICATO_STAMPA_pubblicazione_rendite_presunte

 

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

Questa voce è stata pubblicata in news-catasto e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.