Chi usufruisce dell’agevolazione prima casa” quando in una successione o donazione sono presenti più eredi o donatari beneficiari ed un unico immobile?
L’art. 69, comma 3, della legge 21 novembre2000, n. 342, dispone che “Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
Pertanto quando c’è un erede/donatario dichiarante che possiede i requisiti per l’agevolazione prima casa questa agevolazione si estende anche agli altri coeredi/donatari che non sono in possesso dei requisiti prima casa. Quindi possono beneficiare dell’agevolazione anche quei coeredi che avevano in precedenza usufruito del beneficio per l’acquisto di altro immobile come prima casa. L’erede/donatario deve naturalmente dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, prevedendo l’applicazione della relativa sanzione in caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace.
Cosa succede nel caso di dichiarazione mendace?
Nel caso di dichiarazione mendace si ha la decadenza delle agevolazioni per tutti i coeredi/donatari mentre la relativa sanzione risulterà applicabile unicamente al beneficiario che si è reso colpevole della dichiarazione mendace.
Cosa succede nel caso in cui il dichiarante non trasferisca, entro diciotto mesi dall’acquisizione dell’immobile, la residenza nel comune in cui è sito l’immobile stesso?
In questo caso il recupero dell’imposta, come pure la relativa sanzione, interesserà interamente ed esclusivamente il beneficiario dichiarante e non gli altri coeredi/donatari.
Cosa succede nel caso in cui il beneficiario dichiarante rivende l’immobile entro cinque anni dall’acquisizione, senza procedere entro un anno dall’alienazione al riacquisto di altro immobile da adibire a prima casa?
In questo caso, si avrà la decadenza per intero del beneficio, con recupero dell’imposta e applicazione delle relative sanzioni al solo erede dichiarante.
Cosa succede nel caso in cui un coerede/donatario non dichiarante rivende l’immobile prima dei cinque anni?
In questo caso non si ha decadenza dei benefici per nessuno.