Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n.90 del 3 agosto 2013, è stato introdotto in Italia l’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ( APE ).
L’attestato di prestazione energetica (APE) è un documento che viene compilato e rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti. In questo documento si attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’uso di specifici descrittori e vengono fornite raccomandazioni per il miglioramento della sua efficienza energetica.
L’attestato di prestazione energetica (APE) dovrà essere obbligatoriamente rilasciato per gli edifici o le singole unità immobiliari che saranno oggetto di atti di compravendita o di affitto. Dovranno dotarsi di questo attestato anche gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico.
Gli edifici di nuova costruzione oppure quelli che vengono sottoposti a importanti ristrutturazioni devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di edificio nuovo deve essere il costruttore che deve provvedere alla sua redazione, mentre nel caso di edificio già esistente deve essere il proprietario che deve provvedere alla sua redazione.
L’attestato di prestazione energetica (APE) ha una validità massima di 10 anni dal giorno del suo rilascio. Esso deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità è subordinata al rispetto delle prescrizioni delle operazioni di controllo di efficienza degli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni di controllo, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo in cui non sono state rispettate le operazioni di controllo delle operazioni di efficienza energetica. I libretti dell’impianto termico devono essere allegati in originale o copia all’attestato di prestazione energetica.