La legge n.90 del 3 agosto 2013 introduce l’obbligo, per gli edifici pubblici, utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati, che ne sono sprovvisti, di dotarsi dell’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ( APE ) per gli edifici pubblici. L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere affisso con evidenza all’ingresso o in altro luogo in modo che sia ben visibile da parte del pubblico.
Dalla data del 9 luglio 2015 l’obbligo della redazione dell’APE è esteso agli edifici pubblici con superficie utile totale superiore a 200 metri quadrati. Inoltre occorre sempre posizionare l’APE in un luogo di facile visibilità da parte del pubblico.
Se gli edifici pubblici, aperti al pubblico, sono edifici scolastici l’obbligo della redazione dell’APE ricade sugli enti proprietari degli edifici stessi (Comuni, Provincie ) i quali provvedono anche alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Negli edifici aperti al pubblico che hanno superficie utile totale superiore a 500 metri quadrati e per i quali è stato redatto l’attestato di prestazione energetica, il proprietario o il responsabile della gestione deve obbligatoriamente affiggere con evidenza nell’ingresso o in altro luogo l’attestato in modo che sia facilmente visibile.