La legge n. 90 del 3 agosto 2013 ha introdotto l’attestato di prestazione energetica che prevede sanzioni per i soggetti che non ottemperano alle prescrizioni in esso contenuto. Qui di seguito sono indicati i soggetti che potrebbero essere interessati da tali sanzioni.
Il responsabile di un annuncio commerciale ( di vendita o di locazione ), che nella sua pubblicazione non rispetta l’obbligo di riportare i parametri energetici dell’immobile, e’punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e nonsuperiore a 3000 euro.
Il proprietario di un immobile che nel caso di nuovo contratto di locazione, non rispetta l’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica l’edificio o la singola unita’ immobiliare e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro oppure che nella vendita non rispetta l’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica l’edificio o la singola unita’ immobiliare e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
Il costruttore o il proprietario nel caso di edifici di nuova costruzione oppure in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti che non rispetta l’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica l’edificio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformita’ delle opere e l’attestato di qualificazione energetica e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Il proprietario o il conduttore dell’unita’ immobiliare, l’amministratore del condominio, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica sugli impianti termici senza il rispetto degli schemi e delle modalita’ stabilite nel decreto oppure un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie prescritte, e’ punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il prescritto rapporto di controllo tecnico e’ punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.