Il giorno 3 agosto 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge n.90 , che introduce negli atti di vendita o di nuova locazione di edifici o di singoli immobili l’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ( APE ) in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica ( ACE ).
L’art. 6 prevede che il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica ( APE ) al nuovo acquirente o al nuovo affittuario all’inizio delle trattative e deve consegnarlo alla fine di esse. Nel testo modificato dal Senato è previsto l’attestato di certificazione energetica anche nel trasferimento di immobili a titolo gratuito.
In caso di vendita o di affitto di un immobile prima della sua costruzione il venditore o il locatario deve fornire la futura prestazione energetica dell’immobile e deve produrre l’attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.
Sia nei contratti di vendita che nei nuovi contratti di affitto deve essere inserita una apposita clausola nella quale sia l’acquirente che l’affittuario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativamente alla prestazione energetica dell’edificio, compreso l’APE.
L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ( ACE ) è ancora valido, perchè non sono state emanate le modalità di applicazione dell’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ( APE ) , sia per la vendita e locazione di unità immobiliari e sia per gli annunci di vendita e affitto di case.