Breve guida alla agevolazione fiscale del 65% per la sostituzione delle finestre al fine di ottenere risparmio energetico.
I lavori edilizi, su fabbricati esistenti o di unità immobiliari esistenti , consistenti nella sostituzione di finestre (comprensive di infissi) che separano il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati usufruiscono delle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico del 65% fino al 31 dicembre 2014 e del 50% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (legge di stabilità del 2014) purchè le nuove finestre rispettino i requisiti di limite di trasmittanza U stabiliti dalle norme.
La semplice sostituzione degli infissi con altri aventi le stesse caratteristiche di trasmittanza non consente di fruire della detrazione poichè il beneficio fiscale viene dato solo per ad agevolare gli interventi da cui si abbia un risparmio energetico.
Pertanto è necessario quindi che, a seguito dei lavori, gli indici di trasmittanza termica si riducano . Se contemporaneamente alla sostituzione degli infissi o del solo vetro si procede alla sostituzione di scuri, persiane, avvolgibili cassonetti ( se solidali con l’infisso) è possibile usufruire della agevolazione fiscale anche per queste ultime opere e nella valutazione della trasmittanza U può considerarsi l’apporto degli elementi oscuranti . Per usufruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario :
1) avere o l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi oppure , in alternativa , la certificazione del produttore dell’infisso . Sia l’asseverazione che la certificazione del produttore dell’infisso devono riportare il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (inferiore o uguale ai valori limite) e inoltre devono contenere anche il valore di trasmittanza dei vecchi infissi. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
2) trasmettere all’ENEA , entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori
esclusivamente attraverso l’apposito sito web la seguente documentazione che va compilata on line:
a) Nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ( ossia univocamente definite al Catasto urbano) va compilato l’allegato F ( “decreto edifici” ) che può anche essere redatto dal singolo utente
b) In tutti i casi diversi da a) (ad esempio, interventi che riguardano particondominiali), la documentazione è la seguente : —Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di
cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se
necessario , deve essere conservato a cura del cliente) ; — Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche
essere redatto dal singolo utente;
(cliccare dichiarazione di detrazione per accedere al sito dell’ENEA ed alla procedura per la compilazione e l’invio; cliccare su informazioni utili alla trasmissione e compilazione della documentazione da inviare all’ENEA per vedere come inviare i dati)
3) Comunicazione da trasmettere All’Agenzia delle Entrate solo per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta . N.B. Questa comunicazione non va presentata se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta.
(cliccare “Comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta“ per leggere e stampare il modello e “Istruzioni per le comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta” per leggere e stampare le istruzioni del modello)
Ricordarsi di conservare : 1) fatture relative alle spese sostenute ( l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal d.l. n.70 del 13 maggio 2011 ) 2) ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso in cui il
richiedente è una persona fisica) , che rechi chiaramente il numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
3) ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che rappresenta la garanzia che la
documentazione è stata trasmessa.