Breve guida alla agevolazione fiscale per il risparmio energetico per la sostituzione della CALDAIA A CONDENSAZIONE I lavori edilizi , consistenti nella sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova a condensazione (ad aria o ad acqua ) in fabbricati o in unità immobiliari esistenti ( esistente = accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata , se dovuta ) , usufruiscono delle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico del 65% fino al 31 dicembre 2014 e del 50% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (pubblicazione legge stabilità 2014) .
Essendo una sostituzione di caldaia il fabbricato o l’unità immobiliare deve essere già dotata di impianto di riscaldamento . Nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:
1) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100%
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn ;
2) se tecnicamente compatibili devono essere installate valvole termostatiche a
bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Se non è possibile tecnicamente installare
questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di
tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di
climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido
termovettore inferiori a 45°C .
Nel caso di impianto con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
1) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
2) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
3) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
Assicurando le condizioni precedenti è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali anche per i seguenti lavori :
a) smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
b) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte
dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW per usufruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario :
1) avere l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) , che attesti i requisiti tecnici precedentemente menzionati , oppure , in alternativa , la certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti i requisiti tecnici precedentemente menzionati . In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate , oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici .
2) trasmettere all’ENEA , entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori
esclusivamente attraverso l’apposito sito web la seguente documentazione che va compilata on line : — Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche
essere redatto dal singolo utente;
(cliccare dichiarazione di detrazione per accedere al sito dell’ENEA ed alla procedura per la compilazione e l’invio; cliccare su informazioni utili alla trasmissione e compilazione della documentazione da inviare all’ENEA per vedere come inviare i dati)
3) Comunicazione da trasmettere All’Agenzia delle Entrate solo per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta . N.B. Questa comunicazione non va presentata se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta.
(cliccare “Comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta“ per leggere e stampare il modello e “Istruzioni per le comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta” per leggere e stampare le istruzioni del modello)
Occorre conservare: 1) fatture delle spese sostenute senza l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera; 2) ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica) , che rechi chiaramente il numero della fattura e relativa data;
3) ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).
Cliccare agevolazioni fiscali per il risparmio energetico per leggere la guida pubblicata dalla Agenzia delle Entrate nel mese di agosto 2012.