Breve guida alla agevolazione fiscale per il risparmio energetico per la sostituzione del PORTONE D’INGRESSO La sostituzione del portone d’ingresso su fabbricati o unità immobiliari esistenti , che separano il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati , usufruiscono delle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico del 65% fino al 31 dicembre 2014 e del 50% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (pubblicazione legge stabilità 2014), purchè il nuovo portone rispetti il limite di trasmittanza U stabilito dalle norme.
La sua semplice sostituzione con un altro aventi le stesse caratteristiche di trasmittanza non consente di usufruire della detrazione poichè il beneficio fiscale viene dato solo per agevolare gli interventi da cui scaturisca un risparmio energetico.
Pertanto è necessario quindi che, a seguito del lavoro, l’ indice di trasmittanza termica si riduca . Per usufruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario :
1) avere o l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi oppure , in alternativa , la certificazione del produttore del portone d’ingresso . Sia l’asseverazione che la certificazione del produttore del portone d’ingresso devono riportare il valore di trasmittanza del nuovo portone (inferiore o uguale al valore limite) e inoltre deve contenere anche il valore di trasmittanza del vecchio portone. Con le disposizioni del D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
2) trasmettere all’ENEA , entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori
esclusivamente attraverso l’apposito sito web la seguente documentazione che va compilata on line :
a) Per interventi in singole unità immobiliari va compilato l’allegato F ( “decreto edifici” ) che può anche essere redatto dal singolo utente
b) In tutti i casi diversi da a) (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente : —Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di
cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se
necessario , deve essere conservato a cura del cliente) ; — Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche
essere redatto dal singolo utente; (cliccare dichiarazione di detrazione per accedere al sito dell’ENEA ed alla procedura per la compilazione e l’invio; cliccare su informazioni utili alla trasmissione e compilazione della documentazione da inviare all’ENEA per vedere come inviare i dati)
3) Comunicazione da trasmettere All’Agenzia delle Entrate solo per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta . N.B. Questa comunicazione non va presentata se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta. (cliccare “Comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta“ per leggere e stampare il modello e “Istruzioni per le comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta” per leggere e stampare le istruzioni del modello)
Ricordarsi di conservare : 1) fatture relative alle spese sostenute ( l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal d.l. n.70 del 13 maggio 2011 ) 2) ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica) , che rechi chiaramente il numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
3) ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la
documentazione è stata trasmessa.
Cliccare agevolazioni fiscali per il risparmio energetico per leggere la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di agosto del 2012.