Risparmio energetico: guida alle agevolazioni fiscali

In questa breve guida viene descritto come  ottenere la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficienza energetica che determinano un risparmio energetico per gli immobili.

Con il decreto legge n. 63 del 6 giugno 2013 è stata portata a 65% la detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti sostenute entro il 31 dicembre 2013. Il comma 139 della legge di Stabilità 2014 ( n.147/2013) ha prolungato il tempo per usufruire delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); installazione di pannelli solari;  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale)

Infatti è ora possibile usufruire della detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires):

a) 65%  per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 (entrata in vigore del Dl 63/2013) fino al 31 dicembre 2014

b) 50% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione del 65% delle spese sostenute è prorogata fino al 30 giugno 2015, per passare al 50% nella successiva annualità  dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Per fruire della detrazione è necessario che gli interventi siano fatti su unità immobiliari residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale , anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale); pertanto non si possono usufruire di queste agevolazioni per le spese effettuate per un immobile in corso di costruzione.
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, il beneficio è compatibile unicamente con la costruzione  di un impianto termico centralizzato a servizio delle nuove  unità. Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può usufruire dell’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione , mentre restano esclusi gli interventi di ampliamento.  Nel  caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
La detrazione d’imposta pari al 65% delle spese sostenute sarà ripartite in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione che varia in relazione al tipo di intervento .
Per le persone fisiche la detrazione d’imposta determina una riduzione dell’Irpef.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi: se si supera questo limite la detrazione non può essere chiesta a rimborso.

A chi spettano le agevolazioni fiscali     

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono  l’immobile oggetto di intervento:

  • le persone fisiche (compresi: i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini per lavori eseguiti selle parti condominiali, gli inquilini, chi detiene l’immobile in comodato)
  • titolari di reddito d’impresa
  • associazioni di professionisti
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Possono usufruire dei benefici fiscali solo chi utilizza gli immobili pertanto una società che affitta immobili non può usufruire della detrazione.

Inoltre la detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali e pertanto quando per  gli interventi realizzati è possibile avere più agevolazioni il contribuente dovrà scegliere quale  beneficio fiscale usufruire rispettando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

IVA
I lavori per la  riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’ IVA ridotta del 10% .

Nell’articolo 1 del decreto 7 aprile 2008   sono stati definiti  nell’articolo 1 gli interventi per i quali si può usufruire dell’agevolazione fiscale:
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Gli  interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti sono tutti gli interventi  che migliorano  la prestazione energetica dell’edificio (ad esempio intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di sostituzione di infissi oppure  di entrambi ) con diminuzione del  fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale come richiesto dalla norma. Il valore massimo della detrazione fiscale per questo tipo di interventi è di 100.000 euro.

Involucro edificio
Gli interventi sugli involucri degli edifici esistenti o di unità immobiliari esistenti , riguardano le  strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti generalmente esterne), finestre (comprensive di infissi) , delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U stabiliti dalle norme . In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. I parametri di trasmittanza U a cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

Il valore massimo della detrazione fiscale per questo tipo di interventi è di 60.000 euro.

Pannelli solari
La detrazione riguardante i pannelli solari è relativa solo all’ installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, case di ricovero e cura ed edifici scolastici.
Ai fini dell’asseverazione dell’intervento relativo all’installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda si richiede :
a) garanzia minima di cinque anni per i pannelli e i bollitori e di  dueanni per gli accessori e i componenti tecnici;
b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Enea, sono assimilabili ai pannelli solari anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Se si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di acqua calda. Inoltre per le spese di installazione dei pannelli solari non è necessario presentare l’attestato di certificazione energetica ( o qualificazione energetica).

Il valore massimo della detrazione fiscale per questo tipo di interventi è di 60.000 euro.

Impianti di climatizzazione invernale
I lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale consistono nella sostituzione,totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione con contemporanea messa a punto del sistema di distribuzione.
L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia ed anche per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il valore massimo della detrazione fiscale per questo tipo di interventi è di 30000 euro.

Spese detraibili
Le spese detraibili  comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Per i lavori  finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, e quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie.
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi :
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda .
Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla fornitura e posa in opera di materiali coibentanti e degli impianti di climatizzazione e  quelle necessarie alla costruzione delle opere murarie ad essi collegate.

Limite detrazione
Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento  e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che sostengono la spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne le ipotesi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In quest’ultimo caso, l’ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Documentazione necessaria
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
a) il certificato di asseverazione (asseverazione) rilasciato da un tecnico abilitato che  dimostra che l’intervento eseguito è conforme ai  requisiti tecnici richiesti dalla normativa. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione del produttore;
b) l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica  prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi;
c) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati  contenente: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
1) copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica ;
2) la scheda informativa  relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del  “collaudo”, se per il tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è valida la autocertificazione del contribuente.
L’invio della documentazione deve avvenire  in via telematica, (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo la ricevuta informatica ) oppure anche per mezzo  raccomandata con ricevuta semplice, però solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.
In questo ultimo caso  la documentazione deve essere trasmessa è al seguente indirizzo : ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) — (va indicato il riferimento: Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica).

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
La comunicazione dei lavori eseguiti va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono oltre il periodo di imposta. Questa comunicazione va fatta utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009) una apposita comunicazione .
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Il modello non deve esere presentato se i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta oppure se nel periodo d’imposta non sono state sostenute spese. Se non viene trasmesso il modello o non viene rispettato il termine previsto di presentazione, non decade il beneficio fiscale però per queste violazioni si applicano le sanzioni pecunarie che vanno da 258 euro a 2.065 euro ( articolo 11, comma 1 del d.l. n47 del 1997.

Pagamenti
I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese
sostenute mediante bonifico bancario o postale  dove vanno indicati :
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il
bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Documentazione da conservare
E’  necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la seguente documentazione relativa agli interventi realizzati :
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario opostale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella dellatabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Cliccare su Impianto fotovoltaico: detrazione fiscale   per conoscere le detrazioni fiscali relative agli impianti solari per la produzione di energia elettrica

Cliccare su guida integrale sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico    per leggere la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 13 settembre 2012.

Cliccare su  detrazioni d’imposta per interventi di risparmio energetico   per leggere la circolare N.21/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2010  in cui sono riportati chiarimenti su questioni interpetrative.

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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