Sono riconosciuti come soggetti certificatori dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) i tecnici abilitati iscritti ai relativi ordini e collegi professionali abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti , nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente. Sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici che superano con esito positivo corsi di formazione per la certificazione energetica , svolti ed autorizzati da regioni e provincie autonome . I tecnici abilitati alla compilazione e rilascio dell’attestato di certificazione energetica , nel momento della sottoscrizione dell’atto , al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, devono dichiarare l’assenza di conflitto di interessi : a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione la non partecipazione ( diretto ed indiretta) al processo di progettazione e di realizzazione dell’edificio ed ai processi di produzione e vendita dei materiali utilizzati ; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti e la non partecipazione ( diretto ed indiretta) ai processi di produzione e vendita dei materiali utilizzati ;
Questa dichiarazione non è necessaria per i tecnici abilitati dipendenti o operanti per enti pubblici o organismi di diritto pubblico. Per gli edifici già dotati di di attestato di certificazione energetica e sottoposti ad adeguamenti impiantistici ( ad es. sostituzione del generatore di calore ) l’aggiornamento dell’attestato di certificazione può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa installatrice.
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