Validità dell’ Attestato di Prestazione Energetica ( APE )
L’art. 6 del Decreto Ministeriale 26/6/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico afferma che la validità degli ACE ( Attestati di certificazione energetica ) è di dieci anni . Questo limite temporale massimo è valido solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti degli edifici . Se le operazioni di controllo non vengono rispettate anche una sola volta l’attestato di certificazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della loro prevista esecuzione .
I libretti di impianto o di centrale in base (articolo 11 del decreto P.R. n. 412 del 1993 ) devono essere allegati in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica. L’attestato di certificazione energetica deve essere comunque aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei termini seguenti: a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile; b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio; d) facoltativo in tutti gli altri casi.
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