DISTANZA DELLE COSTRUZIONI O DEI FABBRICATI DAL CONFINE

Il rispetto della distanza delle costruzioni dai confini interessa tutti i manufatti non completamente interrati che abbiano i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello e dalla altezza . Pertanto le parti dell’edificio come  scale, balconi, terrazze e corpi avanzati , anche se non corrispondono a volumi abitativi , estendono ed ampliano la consistenza del fabbricato e sono da considerare come costruzioni per le quali è necessario rispettare le distanze dai confini .

Non sono computabili , ai fini delle distanze dai confini , le sporgenze del fabbricato che abbiano funzione solamente ornamentale e di finitura come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e similari .

Non esiste una specifica legge che entra nel merito delle distanze delle costruzioni dal però esse possono essere regolate dalla normativa locale e cioè dai regolamenti edilizi e dai piani regolatori comunali . Se il regolamento edilizio fissa le distanze non solo tra le costruzioni ma anche delle stesse dal confine in questo caso chi costruisce per primo , tra i due confinanti , lo può fare solo ad una distanza superiore del limite indicato dal regolamento . Invece se il regolamento edilizio consente anche di costruire sul confine (in aderenza o in appoggio) è valido il principio della prevenzione e chi costruisce per primo ha tre possibilità per edificare :   1) costruire sul confine: di conseguenza il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio (pagando per tale evenienza, ai sensi dell’art. 874, la metà del valore del muro);       2) costruire con distacco dal confine: alla distanza stabilita dal regolamento locale o dal codice civile;      3) costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo ; in tal caso, il vicino potrà costruire in appoggio, domandando la comunione del muro che non si trova sul confine (ed in tale ipotesi deve pagare, ai sensi dell’art. 875 del codice civile la metà del valore del muro) oppure in aderenza.

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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