Le distanze delle fornaci, fucine e fonderie dalle ferrovie, sono regolate dall’articolo n.54 del d.p.r. n. 753 del 1980 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ) che qui di seguito si riporta :
Art. 54
1. Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
E’ possibile una riduzione delle distanze sopracitate in base al contenuto dell’art. 60 della stessa legge che di seguito si riporta :
Art. 60
Quando la sicurezza pubblica , la conservazione delle ferrovie , la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzati dagli uffici lavori compartimentali delle F.S. per le Ferrovie dello Stato , e dai competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione , riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 .
I competenti uffici della M.C.T.C. Prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno , mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute ,assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni . Trascorso tale termine , i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste .
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