Le varianti al permesso di costruire realizzabili con la segnalazione di inizio attività (SCIA) e la denuncia d’inizio attività (DIA) non devono:
-incidere sui parametri urbanistici
-influire sulle volumetrie
-modificare la destinazione d’uso
-variare la categoria edilizia
-alterare la sagoma dell’edificio
-violare le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
La SCIA e la DIA presentate in variante al permesso di costruire, costituisce parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo edilizio per la costruzione dell’intervento principale.
La SCIA e la DIA presentate in variante al permesso di costruire, possono essere prresentate in corso d’opera e, comunque, prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori assentiti con il titolo abilitativo principale.