Fabbricati e immobili non dichiarati al catasto

Per i fabbricati o immobili ( appliamenti di immobili)  non dichiarati al catasto, i proprietari  hanno l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione al Catasto entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.
L’Agenzia delle Entrate utilizzando le foto  aeree del territorio realizzate per  le erogazioni in agricoltura ha trovato fabbricati o ampliamenti di costruzioni che risultano non dichiarati al Catasto.
L’Agenzia delle Entrate, con  comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,  ha indicato l’elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati.
Se i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non hanno presentato gli atti di aggiornamento catastale entro il 30 aprile 2011, gli Uffici provinciali hanno provveduto  all’attribuzione di una rendita catastale presunta .
Se dopo tale attribuzione della rendita catastale presunta il proprietario dell’immobile continua a non provvedere all’accatastamento , saranno  i tecnici dell’Agenzia delle Entrate a farlo i gli oneri saranno a carico del proprietario inadempiente .
Per ricercare le particelle di terreno sulle quali risultano i fabbricati  e gli immobili non dichiarati, i cittadini possono recarsi presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate o presso il Comune interessato, oppure utilizzare il servizio di consultazione online sul sito internet dell’Agenzia (http://www.agenziaterritorio.it/?id=2112 )  .

I servizi di presentazione delle segnalazioni sono gratuiti però per i profani del catasto è consigliabile farsi aiutare da un professionista o chiedere informazioni ( http://www.visura-online.com/contatti/ ) o  utilizzare i servizi forniti da visura-online.com .

Dopo essere entrati nella pagina dell’Agenzia del territorio ,precedentemente indicata, per la consultazione delle liste delle particelle sulle quali risultano fabbricati non dichiarati bisogna  indicare :  la provincia di interesse ed il comune catastale .

Finita   la ricerca si viene ad avere l’elenco di tutte le particelle del comune che rientrano nella situazione indicata.

Per una ricerca più veloce , se si conoscono , è possibile indicare anche gli identificativi catastali della particella : foglio, sezione, numero e denominatore ( l’inserimento di questi dati è facoltativo e comunque si possono ottenere tramite una visura catastale).

E’  possibile così  controllare lo stato dell’accertamento della particella di proprio interesse che può essere :

—- concluso con aggiornamento
—- concluso senza aggiornamento
—- attribuita rendita presunta
—- in corso

Nel caso dell’attribuzione della rendita presunta viene visualizzato, oltre al protocollo del relativo avviso di accertamento, anche l’elenco delle unità immobiliari urbane oggetto di attribuzione della rendita presunta.

Eventuali segnalazioni di incoerenze, riscontrate nell’identificazione degli immobili, possono essere presentate
—  tramite il servizio online Contact Center dell’Agenzia del Territorio   (http://www.agenziaterritorio.it/?id=1272 )
—  con apposito modulo consegnato a mano o spedito per posta all’Ufficio provinciale competente

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

Questa voce è stata pubblicata in news-catasto e contrassegnata con , , . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.