Che cos’è :
Con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), è possibile realizzare i seguenti interventi edilizi:
-restauro e risanamento conservativo;
-varianti a permessi di costruire.
La procedura di formazione della SCIA prevede i seguenti adempimenti:
-presentazione della SCIA all’amministrazione competente;
-l’attività oggetto della SCIA, può essere iniziata già dalla data di presentazione all’amministrazione competente;
-qualora la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri o enti appositi, oppure l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituite, dalle: autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni;
-l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla norma di riferimento,nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa, adotta motivati provvedimenti di: divieto di prosecuzione dell’attività, rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa e specifiche determinazioni in via di autotutela;
-decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, all’amministrazione è consntito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per: il patrimonio artistico culturale, l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica, la difesa nazionale;
-per le dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni la SCIA, che dichiaranoo attestano falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti dalla norma di riferimento, viene appllicata la sanzione penale, che prevede la reclusione da uno a tre anni.