I comuni nel proprio regolamento IMU possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti affittata.
Pertanto se i Comuni così deliberato per l’anno 2013 (o hanno deliberato così nell’anno 2012 senza portare modifiche nel 2013 ), la casa di proprietà o di usufrutto di cittadini italiani non residenti nel territorio è considerata abitazione principale e gode delle relative agevolazioni.
Il decreto legge 54/2013 ha stabilito la sospensione del pagamento della prima rata IMU 2013 per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze (leggere l’articolo imu-2013-sospensione-pagamento-rata-giugno.) per cui anche l’italiano residente all’estero, non deve pagare, per ora, la prima rata dell’ IMU 2013 per l’ abitazione e relative pertinenze posseduta in Italia .
Per approfondire leggere la circolare N. 2/DF del 23 maggio 2013