Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge 54/2013 del 21 maggio 2013 è diventata ufficiale la sospensione del pagamento IMU 2013 per le abitazioni principali non di lusso ( categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 ) e relative pertinenze ( C2, C6 e C7, una per ognuna di queste categorie catastali ), per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali.
La sospensione del pagamento IMU 2013 interessa anche le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari che appartengono alle cooperative a proprietà indivisa e gli appartamenti assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale.
Quindi finchè non ci sarà una nuova disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare non dovrà essere versata la prima rata dell’IMU 2013 per le abitazioni principali (che non siano A/1, A/8 e A/9 ) e le loro pertinenze, i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
La sospensione di giugno per l’IMU non interessa le seconde case, i negozi, gli uffici, i capannoni industriali e le aree edificabili.
La riforma dell’imposizione fiscale del patrimonio immobiliare dovrà essere attuata entro la fine di agosto, se questo non accadrà la prima rata IMU 2013 , che è stata sospesa, dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.
Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze anche se sono adibiti ad abitazione principale si dovrà comunque versare la rata di giugno dell’IMU 2013.