In seguito all’introduzione dell’IMU è cambiata la tassazione IRPEF degli immobili (fabbricati e terreni) :
L’IRPEF SUI FABBRICATI
Dal 1° gennaio 2012 l’Irpef e le relative addizionali non vengono applicate ai fabbricati assoggettati all’IMU, con la sola eccezione degli immobili dati in locazione.
Pertanto che sarà soggetto all’Irpef solo il reddito dei fabbricati in locazione, sempre che non sia stato scelto il regime di tassazione della “cedolare secca”. In quest’ultimo caso nella dichiarazione dei redditi va indicato il 100% del canone.
Se per il fabbricato locato non è stato scelto il sistema della “cedolare secca”, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato:
• il canone ridotto del 5% (a decorrere dall’anno 2013, tale riduzione è passata dal 15% al 5%, come previsto dall’art.4, comma 74, della legge n. 92/2012)
• il canone ridotto del 25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano
• il canone ridotto del 35%, se l’immobile ha interesse storico o artistico.
Se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è locato a “canone concordato”, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone.
L’IRPEF SUI TERRENI
Il reddito dei terreni è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario. Il proprietario del terreno o il titolare di altro diritto reale deve dichiarare entrambi i redditi. Se un’altra persona vi esercita un’attività agricola, il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario del terreno, mentre quello agrario da chi svolge l’attività.
I redditi dei terreni assoggettati da Irpef devono essere dichiarati nel quadro RA del modello Unico (o quadro A del modello 730), nel quale vanno indicati i redditi risultanti dai certificati catastali, rivalutati dell’80% per i redditi dominicali, del 70% per i redditi agrari.
Così come per i fabbricati, dal 1 gennaio 2012, sul reddito dominicale dei terreni non locati non è più dovuta l’Irpef e le relative addizionali, perchè è stata sostituita dall’IMU.
Continua ad essere soggetto all’IRPEF solo il reddito agrario.
Per i terreni affittati sono dovute sia l’Imu che l’Irpef.