L’articolo 1, comma 512 della legge 228 del 24 dicembre 2012 stabilisce la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015.
Sia il reddito dominicale che quello agrario subiscono la rivalutazione del 15 per cento.
I terreni agricoli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola sono interessati da una rivalutazione del solo 5 per cento.
Queste due ultime rivalutazioni devono essere applicate sulle rendite catastali già rivalutatein base all’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Nel seguente specchietto viene mostrato come devono essere rivalutati il reddito dominicale ed il reddito agrario prima della nuova rivalutazione.
Nell’ipotesi di concessione in affitto di terreni per usi agricoli a imprenditori agricoli professionali e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni e ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti, non si applica la prima rivalutazione dei redditi dominicale e agrario prevista della legge n. 662 del 1996 come indicato nel seguente prospetto.
Per approfondire leggere la circolare del 3/5/2013 della Agenzia delle Entrate