La figura del legatario è introdotta dall’art. 588 del codice civile che dice: “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualifica di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario”.
Al legatario sono lasciati per testamento uno o più specifici beni e (ad esempio un immobile, una somma di denaro) non una quota dell’eredità che prendono il nome di legati.
I diritti connessi al legato si trasmettono al legatario automaticamente al momento di apertura della successione. Il legatario per prendere possesso dei beni deve fare richiesta di consegna all’erede.
Il legato è soggetto all’azione di riduzione se il “de cuius” nel testamento non ha rispettato le quote di riserva o di legittima