Dal 9 novembre 2015 nelle visure catastali per immobile, accanto agli elementi identificativi (comune,sezione,foglio,particella,subalterno), ne appare uno nuovo: la superficie complessiva espressa in metri quadrati, al netto delle superfici dei balconi, dei terrazzi e delle aree scoperte pertinenziali e accessorie.
L’inserimento della superficie in metri quadrati degli immobili appartenenti alle categorie catastali A, B, e C, non ha modificato i dati relativi al classamento: zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza e rendita.
La superficie calpestabile presenti nelle visure catastali è quella di riferimento per il calcolo della Tari (tassa sui rifiuti).
I proprietari degli immobili possono ora controllare la base imponibile della Tari .
Nel caso che ci fossero delle incoerenze tra i metri quadrati della superficie riportato dal catasto e il corrispondente valore ricavabile dalla planimetria, i proprietari hanno la possibilità di segnalarle utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le visure catastali per immobile in cui sono presenti la superficie sono circa il 95% di tutti gli immobili urbani presenti nella banca dati del Catasto. Solo il 5% degli immobili è privo del valore della superficie perchè non hanno una planimetria essendo stati inseriti nella prima fase di censimento del Catasto in cui non era necessario allegare la planimetria.
Per quest’ultimi immobili è sempre possibile, tramite procedura DOCFA, inserire la planimetria dell’immobile presentando una dichiarazione di aggiornamento. Nel caso di vendita questa procedura di aggiornamento diventa obbligatoria ai sensi dell’articolo 19 del decreto legge 78 del 2010 poiché il venditore deve attestare la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.