L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: AGEVOLAZIONI

Per l’acquisto della “prima casa” e delle sue pertinenze sono previste aliquote agevolate.

ACQUISTO DI “PRIMA CASA”: LE IMPOSTE DOVUTE DA CHI ACQUISTA

Le agevolazioni per la prima casa vengono prese in considerazione anche per l’acquisto delle sue pertinenze, soltanto una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali sotto elencate:

C/2 (cantina, soffitta)

C/6 (garage, box auto)

C/7 (tettoia).

REQUISITI PER I BENEFICI

Quali sono i requisiti per godere delle agevolazioni della prima casa?

L’abitazione non deve avere caratteristiche lussuose (G.U. n. 218 del 27/8/69)

l’ubicazione dell’abitazione deve essere nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla firma del contratto.

Non è richiesta quest’ultima condizione per il personale delle Forze armate e di polizia.

Inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

di non essere titolare di un diritto reale su un’altra abitazione nel comune in cui situa l’immobile che si vuole acquistare godendo delle agevolazioni.

di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

di impegnarsi a stabilire la residenza entro diciotto mesi nel comune dove situa l’abitazione oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda.

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Coniuge in regime di comunione legale.

Se nel caso in cui dei coniugi, in regime di comunione dei beni, decidono di usufruire dell’agevolazione della prima casa per acquistare un’immobile, ma soltanto uno dei due ha i requisiti della suddetta agevolazione, in quanto un coniuge ha usufruito dell’agevolazione acquistando un immobile in separazione dei beni, l’agevolazione della prima casa acquistata in comunione dei beni spetta al 50 %.

Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L’agevolazione “prima casa” spetta anche all’acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Acquisto di abitazione contigua

Le agevolazioni “prima casa” spettano anche quando si acquistano per esempio appartamenti contigui destinati a formare un’unica unità abitativa, purché si conservano le caratteristiche di abitazione non lussuose.

Acquisto di abitazione in corso di costruzione

Si può beneficiare dell’agevolazione fiscale anche quando si acquista un immobile in corso di costruzione, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti e ammesso che si conservano le caratteristiche di abitazione non lussuose.

DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE

La decadenza dall’agevolazione comporta il versamento della differenza d’imposta non versata e di una sanzione pari al 30% dell’imposta.

L’agevolazione decade se:

le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false

non si trasferisce la residenza nel comune dove situa l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto

Si vende o si dona l’abitazione prima che siano passati cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro 12 mesi, si acquisti un altra abitazione da adibire ad abitazione principale.

Le agevolazioni non si perdono nei seguenti due casi:

quando, entro un anno dalla vendita, il contribuente acquista un’immobile situato in uno Stato estero, sempreché esistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale

quando, entro un anno dalla vendita (o dalla donazione), il contribuente acquista un terreno e su di esso realizza un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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