Vengono qui di seguito riportate le ultime disposizioni legislative riguardanti la compravendita degli immobili .
L’art. 19 comma 14 del Decreto Legge n° 78 del 2010 aggiunge all’art. 29 della legge n.52 del 27 febbraio 1985 il comma 1-bis che recita: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie . Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari” .
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010 e riguardano gli immobili iscritti al catasto edilizio urbano e quelli per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione . La circolare 2/2010 chiarisce che sono esclusi da queste disposizioni : le particelle censite al catasto terreni, i fabbricati rurali (censiti al catasto terreni), i fabbricati iscritti come “unità collabenti”, i fabbricati iscritti come “in corso di costruzione” o ” in corso di definizione” che non siano stati ultimati , i lastrici solari e le aree urbane .
Gli atti di compravendita immobiliari, a pena di nullità dell’atto , debbano contenere oltre all’identificazione catastale dell’immobile , il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione resa dagli intestatari della conformità dei dati e della rispondenza allo stato di fatto delle planimetrie catastali . E’ assolutamente indispensabile da parte sia del venditore che dell’acquirente controllare la corrispondenza tra la planimetria depositata nella banca dati del catasto e la planimetria reale dell’immobile . La planimetria dell’immobile può essere richiesta dal proprietario dell’immobile presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio oppure rivolgendosi via internet a visura-online.com . L’acquirente dell’immobile non può richiedere la planimetria dell’immobile all’Agenzia del Territorio però è opportuno che la chieda al venditore e controlli che la planimetria catastale corrisponda alla situazione reale dell’immobile . Nella ipotesi che la planimetria catastale non riproduca fedelmente lo stato attuale dell’immobile , l’intestatario dovrà presentare una denuncia di variazione allegando la nuova planimetria aggiornata . L’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussiste quando la variazione incide sullo stato, la consistenza, l’attribuzione della categoria e della classe in seguito ad interventi di ristrutturazione,ampliamento,frazionamento,cambio di destinazione d’uso, etc.. .
Nella seconda parte del comma 1 bis viene invece prevista a cura del notaio, la preventiva individuazione degli intestatari e verifica della corrispondenza delle intestazioni catastali attuali con i soggetti titolari del potere di disposizione sugli immobili oggetto dell’atto . In caso di difformità per la mancata volturazione di uno o più atti è necessario che i soggetti interessati si attivino e presentino la o le domande di voltura. Nel caso in cui queste domande di voltura siano state presentate e non registrate , sarà sufficiente presentare istanza presso l’Ufficio Provinciale competente .
Allegato : articolo 29 legge n 52 del 27 febbraio 1985
Allegato : Art.19 comma 14 Decreto Legge n78 del 31 maggio 2010
Allegato : Circolare n 2 del 2010