La tenuta del registro di anagrafe condominiale è diventato obbligatorio dal 18 giugno 2013 ( data di entrata in vigore della riforma del condominio ).
Infatti l‘articolo 10 della legge n. 220 del 11 dicembre 2012 che sostituisce il contenuto dell’art. 1130 del codice civile prevede al comma 1, numero 6 che l’amministratore dovrà:
“curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
Cliccare su Comunicazione dei dati per la compilazione del registro di Anagrafe Condominiale per scaricare un modulo o modello da compilare e successivamente da consegnare all’amministratore