La riforma del condominio, da poco approvata, ha introdotto molte novità riguardanti la figura dell’amministratore di condominio . L’amministratore viene nominato dalla assemblea condominiale e quest’ultima può subordinare la nomina alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’ esercizio del mandato. L’incarico dato all’amministratore avrà la durata di un anno e si rinnoverà automaticamente per un altro anno quindi , una volta nominato , l’amministratore amministrerà il condominio per due anni .
Al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore dovrà comunicare i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri , nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. A sostenerne le spese della polizza sarà il condominio. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Per svolgere l’incarico di amministratore di condominio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti :
a) godimento dei diritti civili;
b) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) non essere interdetti o inabilitati;
e) non risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Se l’amministratore è stato nominato tra i condomini dello stabile , non è necessario il possesso dei requisiti f) e g) .
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società . In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
Se l’amministratore perde i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) deve terminare l’incarico . In questo caso ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
Chi ha svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, può continuare l’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) .
Rimane l’obbligo, per tutti gli amministratori, della formazione periodica.