La comunicazione all’Asl per i lavori edili e quindi anche per i lavori di ristrutturazione, è obbligatoria, come prescritto dal d.l. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1. nel cantiere edile lavorano, anche non contemporaneamente, più imprese;
2. nel cantiere che, inizialmente non è soggetto all’obbligo della comunicazione preliminare, per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera devono lavorare anche non contemporaneamente più imprese;
3. nei cantieri in cui opera un’unica impresa e l’entità presunta dei lavori non è inferiore a 200 uomini-giorno.
Nella comunicazione all’Asl è necessario indicare:
- la data di invio della comunicazione,
- l’indirizzo del cantiere,
- il nome del committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo),
- la natura dell’opera,
- il nome del responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo),
- il nome del coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo),
- il nome del coordinatore per la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo),
- la data presunta d’inizio dei lavori in cantiere,
- la durata presunta dei lavori in cantiere,
- il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere,
- il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere,
- l’identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese,
- l’importo complessivo dei lavori di ristrutturazione edilizia.
La comunicazione o notifica all’ Asl deve essere inviata dal committente (pubblico o privato) o dal responsabile dei lavori individuato dal committente stesso.
Le modalità di invio della comunicazione all’ASL possono essere: consegna diretta presso l’Asl di competenza, invio per posta (raccomandata A.R.) o a mezzo fax.