La circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate regola nel dettaglio i bonus del 36% e 55% rispettivamente per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici civili .
Si ha diritto alla detrazione per i lavori iniziati nel 2011 se nel modello 730 o in Unico 2012 siano indicati i dati richiesti e sia conservata la relativa documentazione . Pertanto non è necessario che sia stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara.
Per i lavori su parti comuni condominiali , ogni condomino per usufruire del bonus del 36%, deve disporre di una certificazione in cui l’amministratore del condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione. Per avere diritto allo sconto non è necessario avere copia di tutta la documentazione .
Nel caso di vendita dell’immobile, se non ci sono specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente.
Nel passaggio di proprietà per morte del proprietario dell’immobile gli eredi hanno il diritto di godere delle quote residue della detrazione, a patto che rimangano proprietari dell’immobile.
Le regole valide in caso di vendita dell’immobile, per la detrazione per ristrutturazione del 36% sono valide anche per la detrazione per interventi di riqualificazione energetica del 55%.
Allegato : CIRCOLARE 19/E 1 giugno 2012