LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO

Dal 2012, le persone fisiche che risiedono in Italia che sono in possesso di immobili all’estero, destinati a qualunque uso, hanno l’obbligo di versare l’ ILVA (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

Chi è obbligato a versare l’imposta:

i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo

i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi

i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali

i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria

L’imposta va calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si ha il possesso.

L’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.

Se non supera i 200 euro, l’imposta non va’ versata, in questo caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, ma ha l’obbligo di compilazione del modulo RW.

Per evitare la doppia imposta sul medesimo immobile, dall’imposta da versare si può dedurre un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nel Paese dove l’immobile è situato.

Per gli immobili che situano in Stati appartenenti all’UE o in Stati che aderiscono allo Spazio economico europeo dalla somma dovuta vengono detratte le imposte patrimoniali che vengono pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.

Se esiste un’eccedenza d’imposta reddituale che grava su immobili situati all’estero non utilizzata (articolo 165 del Tuir), viene detratta dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

IL VALORE DELL’IMMOBILE

L’imposta è calcolata in considerazione del valore dell’immobile che è costituito, generalmente, dal costo descritto nell’atto di acquisto o dai contratti dove risulta il costo complessivo per l’acquisto di diritti reali diversi dal diritto di proprietà.

Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione con relativa documentazione.

In mancanza di documentazione va considerato il prezzo di mercato.

Il valore degli immobili acquisiti per donazione o successione è quello indicato nella dichiarazione di successione o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri.

Per gli immobili che situano in Stati appartenenti all’UE o in Stati che aderiscono allo Spazio economico europeo, il valore è prioritariamente quello catastale, determinato e rivalutato nello Stato in cui situa l’immobile, ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale.

In mancanza del valore catastale, si considera il costo indicato dall’atto di acquisto e, in assenza di esso, si fa riferimento al valore di mercato.

LE AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’abitazione principale e relative pertinenze è prevista l’aliquota ridotta dello 0,4%.

Dall’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze viene detratto l’importo di 200 euro, in proporzione al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato all’uso sopra indicato.

Se l’immobile viene utilizzato come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ognuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.

Per gli anni 2012 e 2013, oltre ai 200 euro, è prevista un’ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che il figlio dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile adibita ad abitazione principale.

L’importo della detrazione per ciascun figlio non può superrare a 400 euro.

IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E LE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi al nuovo tributo, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare la Sezione XV A del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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